Appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o per grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c.: conseguenze

Va confermato il principio per cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o per grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.3.2017, n. 5338 CondividiPost correlati:Decisione assunta da un giudice diverso da quello davanti a cui sono state precisate le conclusioni, conseguenze Dicembre 21, 2022 Sentenza pronunciata da giudice diverso da quello dinanzi al quale ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi