Apertura del fallimento, interruzione del processo, conseguenze

La L.Fall., art. 43, comma 3, che stabilisce chel’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, va interpretato nel senso che, avveratosi tale evento, l’interruzione è sottratta all’ordinario regime dettato in materia dall’art. 300 c.p.c. (è, cioè, automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall’evento), ma non anche nel senso che la parte non fallita è tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.3.2017, n. 5289 CondividiPost correlati:Ape ..........

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