Appello, produzione documentale: che succede se la parte non deduce la causa ad essa non imputabile per non aver prodotto il documento in I grado, insistendo nel ritenerlo prodotto in quella sede, ma tale circostanza non risulta provata?

Si deve ritenere che i documenti prodotti per la prima volta in appello siano inammissibili ai sensi dell’art. 345 comma 3 c.p.c., il quale esclude la produzione di documenti nuovi in appello “salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Qualora, quindi, la parte, in appello, non abbia dedotto alcuna causa per la quale detta produzione non sarebbe stata resa impossibile per causa a sé non imputabile, ma abbia insistito invece nel ritenere che tali documenti fossero stati ritualmente prodotti in primo grado, ma tale circostanza non risulta provata, i detti documenti non possono considerarsi ammissibili in a ..........

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