Appello, onere di specificazione dei motivi: non è ammissibile che l’esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio

L’art. 342 c.p.c. (ante Cartabia), richiede la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura. Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l’attività difensiva dell’appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d’ ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti. Il fon ..........

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