Appello, nuovi documenti: è inammissibile la produzione della documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado

Nel giudizio di appello, l’eventuale indispensabilità dei documenti può essere valutata dal giudice qualora si tratti di documenti nuovi, nel senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che comunque non si sia verificata nel giudizio di primo grado la decadenza di cui all’art. 184 c.p.c. (la quale è rilevabile d’ufficio, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti) [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.06.2015, n. 12583]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Processo tributario, appello: parte contumace in primo grado, produzione documento preesistente al giudizio di primo grado; decisione fondata su documentazione ..........

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