Appello: il filtro di ammissibilità riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso

Il filtro di ammissibilità delineato dal riformato art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva all’entrata in vigore della l. 7 agosto 2012, n. 134) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure in concreto sollevate. Altrimenti, non si giustificherebbe l’eliminazione del riferimento ai “motivi specifici” presenti nel testo originario della disposizione attraverso l’inserimento di un più opportuno richiamo alla “motivazione dell’appello” unitariamente considerata. Tribunale di Bari, sentenza del 2.12.2019, n. 4475 Download CondividiPost correlati:Il giudice d'appello ..........

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