Appello filtrato, ordinanza di inammissibilità: il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell’ordinanza anche se avvenuta a mezzo p.e.c.

Con riferimento ai termini di impugnazione ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., va confermato che i termini di sessanta giorni per la tempestiva impugnazione dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello decorrono dalla comunicazione dell’ordinanza anche ove avvenuta a mezzo p.e.c.   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.2.2018, n. 3850 CondividiPost correlati:L'ordinanza d’inammissibilità dell’appello non può essere emessa ad esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni Febbraio 10, 2023 Il termine per impugnare decorre soltanto dal deposito della motivazione Gennaio 13, 2022 Opposizione a ordinanza-ingiunzione e potere del giudice di ..........

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