Ordinanza sulle modalità di esecuzione degli obblighi di fare, non appellabilità

L’ordinanza pronunciata ex art. 612 c.p.c. relativa alla richiesta al giudice dell’esecuzione di determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare non può (a prescindere dalla questione del suo carattere decisorio o meno) acquisire mai natura sostanziale di sentenza e quindi non è in alcun caso appellabile.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.2.2018, n. 3888 CondividiPost correlati:Contributo unificato nei ricorsi per obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare (circ. Min giustizia 15.2.2021) Maggio 6, 2021 Separazione o divorzio, inadempimento agli obblighi di mantenimento, esecuzione forzata, opposizione, atto introduttivo Giugno 16, 20 ..........

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