Appello, data di fissazione dell’udienza comunicata mediante deposito in cancelleria invece che a mezzo PEC: conseguenze

La data della fissazione dell’udienza (nella specie di discussione) non è comunicata validamente qualora la comunicazione sia avvenuta mediante deposito in Cancelleria mentre l’avvocato (nella specie, nella propria comparsa di costituzione e risposta d’appello) abbia chiesto e autorizzato che le comunicazioni fossero effettuate al suo indirizzo di posta elettronica certificata (e abbia comunque eletto domicilio presso il proprio studio). La comunicazione della data dell’udienza doveva – ai sensi del comma 2 dell’art. 136 c.p.c., come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera d), n. 1 della L. 183/2011 – essere trasmessa a mezzo PEC, così che ..........

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