Apertura della liquidazione giudiziale: è valida la notifica effettuata all’indirizzo PEC pubblicato nel Registro delle Imprese assegnato d’ufficio?

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche effettuate al domicilio digitale attribuito al destinatario dal Conservatore del Registro delle Imprese d’ufficio in forza dell’art. 16, co. 6-bis, d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009, come modificato dall’art. 37 d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020, ed iscritto in detto Registro sono certamente valide, come quelle effettuate al domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese ad istanza del destinatario. Né può ritenersi che ciò non valga nella specie sol perché la reclamante sostiene di non essere mai stata messa a conoscenza dei provvedimenti adottati nei suoi confronti dal Conservatore del Registro delle Impre ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi