Affido condiviso derogabile solo in caso di rischio per il minore.

La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall’art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006 n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore [Tribunale di Messina, sentenza del 29.5.2013]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Non esiste alcun principio generale che imponga di superare il tenore letterale della norma: si applicano i principi generali solo in c ..........

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