Accordi di separazione consensuale o divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile: i coniugi possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale?

L’art. 12, d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014 (c.d. riforma di degiurisdizionalizzazione) ha previsto la possibilità di perfezionare accordi di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta, innanzi all’ufficiale dello stato civile. Con riferimento alla questione se sia o non ammessa, ai fini dell’art. 12 cit., la procura speciale per perfezionare validamente, davanti all’ufficiale di Stato Civile, un accordo di separazione o divorzio, va affermato che dinanzi all’ufficiale di Stato Civile i coniugi – così come potrebbero munirsi di procura speciale davanti al Giudice – possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale e, in virtù della stessa, ..........

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