Accoglimento parziale della domanda e soccombenza reciproca: compensazione delle spese, ma non condanna della parte vittoriosa a rifondere le spese di controparte

Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 C.P.C. dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può, ai sensi dell’art. 92 C.P.C., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliati ..........

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