Radiazione o sospensione dall’albo o morte dell’unico difensore: per l’interruzione del processo occorre la dichiarazione o notificazione dell’evento?

  La morte (come la radiazione o la sospensione dall’albo) dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.   Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 9.10.2015, n. 20283 CondividiPost correlati:Fallimento, automatica interruzione del ..........

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