Cessazione della materia del contendere: cosa accade se il fatto sopravvenuto è allegato da una sola parte?

La pronuncia di cessazione della materia del contendere può aversi soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell’intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso; in mancanza di tale accordo, l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice il quale, qualora sia possibile ritenere che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato in modo pieno ed irretrattabile, lo dichiara.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.10.2015, ..........

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