Liberazione del fideiussore per obbligazione futura, operatività; opposizione a decreto ingiuntivo, difesa generica, rigetto dell’opposizione

L’operatività dell’art. 1956 c.c. in tema di liberazione del fideiussore per obbligazione futura è esclusa quando il nuovo credito è pressoché identico nell’ammontare al credito preesistente (ad esempio quanto il mutuo viene stipulato per azzerare una pregressa esposizione debitoria derivante da altri titoli).

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l’opponente con la prima memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., sollevi la nullità del contratto (nella specie di conto corrente), va affermato che, trattandosi di mera difesa, attinente pur sempre al fondamento della domanda monitoria, può escludersi che vi fosse l’onere di sollevarla con la stessa opposizione. Più in particolare vertendosi in tema di nullità contrattuali, la difesa era consentita e quindi aperta la via per dimostrarla articolando la prova allo scopo necessaria, osservando la tempistica di rito: 183, VI co., n.1 per la nuova difesa e n. 2 per l’articolazione della prova. Tuttavia, in caso di difesa generica, nella quale non vengano evidenziate con un sufficiente grado di precisione le nullità che in concreto si sarebbero verificate (ad esempio qualora, avuto riguardo alla supposta usurarietà, non venga indicato il tasso convenzionale pattuito ed il tasso-soglia di riferimento), l’opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 15.9.2017, n. 2313

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