Opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata del terzo da parte dell’opponente

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente è attore solo da un punto di vista formale, di tal che non può procedere alla diretta chiamata del terzo essendo necessario che venga specificamente autorizzato dal giudice alla relativa citazione. Va al riguardo confermato che nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l’opponente quella di convenuto; ciò che esplica i suoi effetti, non solo nell’ambito dell’onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed ..........

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