Vizi della cosa venduta, risoluzione del contratto e riduzione del prezzo: l’interruzione della prescrizione si può realizzare soltanto con la notificazione della domanda giudiziale

In forza del combinato disposto degli artt. 1490, 1492 e 1494 c.c., il compratore ha diritto, a sua scelta, a chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo di vendita. In ogni caso, ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa, nonché, se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa i vizi, anche gli altri danni. Mentre i primi due rimedi (risoluzione/riduzione del prezzo) si correlano ad azioni costitutive (la prima azione elimina il contratto, la seconda lo modifica in un suo elemento essenziale – prezzo), il terzo rimedio prelude invece ad un’azione di condanna al pagamento di un credito risarcitorio. Di conseguenza, per i primi ..........

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