Violazione del codice della strada, cartella di pagamento, termine entro cui proporre l’eccezione cd. recuperatoria

L’eccezione cd. recuperatoria, dovendosi per tale intendere quella con cui la parte deduca che il primo atto con cui è venuta a conoscenza della sanzione sia la cartella esattoriale, a causa della mancata notificazione del provvedimento ad essa presupposto, vada introdotta, quando la cartella è formata sulla base di una sanzione derivante da contravvenzione al codice della strada, nel termine di trenta giorni di cui al D.Lgs n. 150 del 2011, art. 7, decorrente dalla notifica della cartella impugnata, e non invece nelle forme di cui all’art. 615 c.p.c. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.10.2020, n. 22142 Download CondividiPost correlati:V ..........

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