Verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro, efficacia probatoria

I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori. Infatti, a norma dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubb ..........

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