Udienza con modello ibrido d.c. (dopo cartabia)

Nell’attuale impianto del Codice di rito come modificato a seguito del Decreto Legislativo n. 149 del 2022 l’unico caso in cui è consentito al Giudice di celebrare l’udienza con modalità “ibrida” – cioè in presenza e da remoto – è quello di cui all’articolo 127 bis, comma 2, c.p.c., in cui, cioè, a fronte di un provvedimento originario con cui il G.I. abbia disposto la “remotizzazione” dell’udienza (in base al novellato articolo 127 c.p.c.) con svolgimento mediante collegamenti audiovisivi a distanza, vi sia stata la richiesta di una delle parti a che essa si celebri “in presenza”. Tribunale Salerno, sezione prima, provvedimento d ..........

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