Trattamento dei dati personali come attività pericolosa: questa la prova liberatoria.

Il D.Lgs. n. 196/2003  definisce l’attività di trattamento dei dati personali come attività pericolosa, secondo i parametri indicati dall’art. 2050 c.c., per cui chi determina un danno, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad impedirlo: la cifratura dei dati, negli adempimenti previsti per comunicazioni e notificazioni, devono essere considerate misure minime idonee ad impedire il danno [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.5.2014, n. 10947]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Garante per la Protezione dei Dati Personali istituisce il Dipartimento Intelligenza Artificiale Giugno 22, 2021 Trattamento d ..........

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