Trasmissione di atti giudiziari a terzi che chiedono di intervenire nel procedimento e spese di traduzione

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice dispone la trasmissione di atti giudiziari a terzi che chiedono di intervenire nel procedimento, tale giudice non può essere considerato il «richiedente», ai sensi di tale disposizione. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione settima, sentenza del ..........

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