Testimonianza scritta, violazione dell’art. 257-bis c.p.c., inutilizzabilità

Sono inutilizzabili le testimonianze scritte formate in violazione dell’art. 257-bis c.p.c.: la testimonianza deve formarsi nel processo e può essere scritta solo nei casi previsti dalla Legge (il cennato articolo sopra indicato); non è un caso che l’art. 257-ter c.p.c. – nel periodo in cui entrato in vigore e legittimante testimonianze scritte fuori dai casi di cui al menzionato art. 257-bis c.p.c. – sia stato (almeno al momento) cancellato dal sistema processuale italiano.   Tribunale di Milano, provvedimento del 19.10.2016, n. 11384 CondividiPost correlati:Conversione decreto omnibus (L. 137/2023): rinvio dell'efficacia dell'art. 473-bis.1. c.p.c. Ottobre 12 ..........

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