Termini mensili o annuali: si osserva il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, anche nel periodo di sospensione feriale dei termini

Per i termini mensili o annuali si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine previsto dalla legge devono aggiungersi quarantasei – e non quarantacinque – giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del com ..........

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