Termini a ritroso: si contano così

L’art. 155, c.p.c., quarto comma, si applica solo ai termini a decorrenza successiva e non ai termini processuali che devono computarsi a ritroso. L’art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f, della L. n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell&# ..........

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