Termine per riassunzione o prosecuzione: questo il dies a quo

L’art. 305 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo, interrotto per morte o per impedimento del difensore, decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui lo stesso evento è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, in forma legale, ossia attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza altrimenti acquisita dalla stessa parte [Tribunale di Taranto, sentenza del 5.5.2014]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Giudizio interrotto dal fallimento di una delle parti, dichiarazione ..........

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