Tamponamento causativo di soli danni a cose: si tratta di causa di particolare semplicità ai fini della liquidazione delle spese di lite

La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un c.d. “tamponamento” stradale, causativo di soli danni a cose, deve ritenersi rientrante tra le “cause di particolare semplicità” di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, comma 2, (la cui permanenza in vigore è stata sancita dal D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 1), con la conseguenza che il giudice di merito, all’esito di tale controversia, ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.10.2015, n. 19945]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Chiamata in causa di ..........

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