Sugli interessi corrispettivi

Gli interessi corrispettivi di cui all’art 1282, primo comma, cod. civ., sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di se somme di danaro che avrebbe dovuto pagare e pertanto essi decorrono dalla data in cui il credito e divenuto liquido ed esigibile, e cioè da quando l’importo ne e determinato e il pagamento non e, o non e più dilazionato da termine o da condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità, estrinseca al credito, e come tale diversa da ..........

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