Spese di lite, liquidazione effettuata in primo grado al di sotto dei minimi e in modo largamente insufficiente, strumento di tutela, appello

Il giudice d’appello, a fronte di censure che indicano la liquidazione effettuata in primo grado al di sotto dei minimi e in modo largamente insufficiente, è tenuto a verificare se, applicando i minimi inderogabili alle attività necessariamente svolte per l’espletamento della causa, sussista o meno la violazione indicata. In caso di verifica positiva (cioè di violazione dei minimi inderogabili) e in assenza di notula, deve il giudice dell’appello procedere ad una liquidazione secondo tariffa e con riguardo alle attività effettivamente e necessariamente svolte con esclusione di tutte le altre non documentate.   Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 13.7.201 ..........

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