Spese di lite, compensazione totale o parziale: le ragioni vanno espresse con formula non generica

Va confermato che le ragioni che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese processuali non possono essere espresse con una formula generica quali il mero riferimento alla natura della controversia o alle alterne vicende dell’iter processuale.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.2.2018, n. 3637 CondividiPost correlati:Parziale rigetto delle pretese attoree per concorso di colpa nella misura del 50%: compensazione parziale delle spese di lite Febbraio 14, 2023 Spese di lite: il fondamento delle ragioni di compensazione non può essere rappresentato dalla incertezza della lite Luglio 6, 2023 Cessazione della materia del contendere: serve la totale ..........

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