Spese di lite, compensazione: non sono gravi ed eccezionali ragioni la mancata opposizione o la contumacia

Non rientra nelle ipotesi delle “gravi ed eccezionali ragioni” la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, nella vigenza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese; tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura d ..........

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