Spese di lite, compensazione: l’art. 92 c.p.c. post C. Cost. 77/2018 è legittimo e mirata a disincentivare liti temerarie e a responsabilizzare il comportamento processuale

Va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, ad esempio quando sussistano altri giusti motivi» (testo modificato dall’art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civi ..........

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