Sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire e a contraddire, dichiarazione d’ufficio della cessazione della materia del contendere

La cessazione della materia del contendere va dichiarata anche di ufficio, quando sia accetta la sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire e a contraddire. Infatti, l’interesse ad agire e l’interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell’azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all’esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. Orbene, per il venir meno dell’interesse ad agire e perchè possa ritenersi cessata la ..........

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