Somme aggiuntive, dovute per l’omesso o ritardato pagamento dell’obbligazione contributiva: quale prescrizione? Risponderanno le Sezioni Unite.

La Sezione Lavoro, ravvisando un contrasto sullo specifico punto, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione dell’assoggettabilità o meno delle somme aggiuntive, dovute per l’omesso o ritardato pagamento dell’obbligazione contributiva, al medesimo regime prescrizionale di quest’ultima, con particolare riferimento alla possibilità di estendere al credito accessorio gli atti di interruzione della prescrizione riferiti al credito principale [Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 1.4.2014, n. 7569]. Scarica qui l’ordinanza >> CondividiPost correlati:Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale: ri ..........

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