Con la formula inerente il risarcimento “dei danni morali e materiali” si intende una domanda risarcitoria comprensiva di tutti i danni subiti. Ne segue che la pretesa al risarcimento del danno biologico non può considerarsi come nuova.

Con la formula inerente il risarcimento “dei danni morali e materiali” si intende una domanda risarcitoria comprensiva di tutti i danni subiti.Ne segue che la pretesa al risarcimento del danno biologico non può considerarsi come nuova. Il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzodurante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.3.2014, n. 5509]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Quanto il giudice p ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi