Soccombenza reciproca e compensazione delle spese di lite: ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda e di parzialità quantitativa dell’accoglimento

Va confermato che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi; ciò con l’ulteriore precisazione che la soccombenza reciproca può configurarsi anche nell’ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento mera ..........

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