Sinistro stradale, azione diretta, danneggiante responsabile, litisconsorzio necessario

In tema di azione diretta del danneggiato del sinistro stradale, stante il tenore letterale dell’art. 149 C.d.A., non è condivisibile sostenere la mancanza di necessità della chiamata del responsabile civile, dovendosi invece affermare che trattasi di litisconsorzio necessario, volto ad evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, comma 3).   Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.4.2018, n. 9188 Condivi ..........

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