Sinistri stradali, l. 102/2006 abrogata dalla l. 69/2009: nozione di pendenza del giudizio ai fini della tempestività dell’impugnazione

In tema di sinistri stradali regolati dalla L. n. 102 del 2006, art. 3, qualora la decisione di primo grado, al momento dell’abrogazione di tale disciplina operata dalla L. n. 69 del 2009, fosse ancora impugnabile, la causa, ai sensi della L. n. 69 cit., art. 53, comma 2, deve considerarsi pendente, sicchè, in caso di giudizio di primo grado instaurato con il rito del lavoro, in appello debbono essere osservati i termini perentori per il deposito del ricorso di cui all’art. 434 c.p.c., intendendosi la nozione di pendenza del giudizio come comprensiva anche della fase di quiescenza del decorso dei termini per la proposizione delle impugnazioni.     Cassazione civile, se ..........

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