Simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente: l’alienante è litisconsorte necessario?

Nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi il negozio è stato integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere parte nel giudizio [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 14.5.2013, n. 11523 con nota di Rosangela SANTOSUOSSO]. Scarica qui la sentenza in formato pdf >>   Scarica qui l’annotazione di Rosangela SANTOSUOSSO >>   CondividiPost correlati:La simulazione di un contratto di compravendita è opponibile al fallimento dell’acquirente? Ottobre 5, 2022 Omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessari ..........

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