Simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente: l’alienante è litisconsorte necessario?
Nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi il negozio è stato integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere parte nel giudizio [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 14.5.2013, n. 11523 con nota di Rosangela SANTOSUOSSO].
Scarica qui la sentenza in formato pdf >>
Scarica qui l’annotazione di Rosangela SANTOSUOSSO >>
CondividiPost correlati:La simulazione di un contratto di compravendita è opponibile al fallimento dell’acquirente? Ottobre 5, 2022 Omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessari
..........
L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo