Simulazione assoluta di quietanza: inammissibile la prova testimoniale o per presunzioni.

Poiché la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale – proveniente dal creditore e rivolta al debitore-che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, l’esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall’art. 2732 cod. civ. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione.Inoltre non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta dell ..........

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