Sì alla motivazione per relationem

Si osserva che gli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedonoche la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la quale “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem.     Tribunale di Cagliari, sentenza del 19.10.2016 CondividiPost correlati:Motivazione per relationem alla rela ..........

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