Servitù di passaggio e tutela possessoria
Poichè il possessore di un fondo ha il potere di usarne e goderne secondo la normale destinazione di esso, qualunque intervento del vicino titolare di una servitù di passo su parte di tale fondo, diretto a limitare tale uso e godimento oltre il necessario per il godimento di quella servitù, costituisce turbativa del possesso del fondo e legittima il possessore a chiedere la cessazione della turbativa stessa.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.8.2018, n. 20581
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