Separazione personale tra coniugi, giurisdizione, residenza abituale

Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, secondo i criteri stabiliti dall’art. 3 del cit. reg. 2201/2003, per “residenza abituale” della parte deve intendersi il luogo in cui l’interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell’identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualme ..........

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