Separazione dei coniugi, reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c., comma 3: liquidazione delle spese del procedimento

Nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi la Corte di Appello, investita del reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.4.2021, n. 10195 Download CondividiPost correlati:Opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliar ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi