Senza un’allegazione su cui possa fondarsi una particolare personalizzazione del danno, il giudice non è tenuto ad aumentare i valori dalle tabelle del Tribunale Milano
In tema di danno biologico, le tabelle del Tribunale di Milano, ai cui valori e criteri di liquidazione occorre fare riferimento, contengono già nei valori espressi una valutazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all’integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva. Pertanto, in mancanza di un’allegazione su cui possa fondarsi una particolare personalizzazione del danno, il giudice non è tenuto ad aumentare i valori espressi dalle suddette tabelle.
NDR: In tal senso si veda Trib. Milano, sez. X, n. 9749/2012.
Tribunale di Lecce, sentenza del 2.
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