Sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione: sì all’appello

Le controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (opposizione ad ordinanza- ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. E’ ben vero che il D.Lgs. n. 150 del 2011 non contiene una specifica disposizione nel senso dell’appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, e tuttavia, per effetto della previsione dell’applicabilità, alle suddette controversie, del rito del lavoro, non è dubitabile che le sentenze di primo grado siano tuttora appellabili e non ricorribili per cassazione [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.5.2014, ..........

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