Sentenza redatta in formato elettronico: al processo civile si applica il Codice dell’amministrazione digitale.

La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l’applicabilità al processo civile del cd. “Codice dell’amministrazione digitale” [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.11.2015, n. 22871]. CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo, sentenza di incompetenza: è ammissibile il regolamento di competenza? Compensi avvocato: quando si applica la competenza del giudice del… Marzo 31, 2022 Lite per compenso d’avvocato per prestazioni rese in parte in un processo civile ed in parte i ..........

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