Sentenza priva di una pagina: nullità?

Con riferimento ad una vicenda in cui si deduca specificamente la violazione dell’art. 132 c.p.c., è nulla per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia la sentenza d’appello, prodotta in copia autentica, che sia priva di una pagina e, in assenza di contestazioni in proposito, deve esser ritenuta tale sin dall’origine, allorquando la motivazione risultante dalle altre pagine presenti una frattura logico espositiva che non consenta di ricostruire l’esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione impugnata [Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.5.2015, n. 9488]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Gli elementi co ..........

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