Sentenza posta in esecuzione forzata, riforma in appello: oggetto del diritto alla restituzione

Allorché venga riformata in appello una sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest’ultimo.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.2.2016, n. 2135 CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme versate a seguito di sentenza di condanna riformata in appello, ricorso per cassazione avverso la stessa&helli ..........

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